In ordine alle notizie apparse e continuano ad apparire sulla stampa regionale e diversi siti web concernenti la minore di 17 anni di Melito (RC) arrestata con l’accusa di aver ucciso la madre che le vietava l’uso del computer
SI SEGNALA ?
La violazione del diritto alla privacy della minore; ?
la violazione delle norme concernenti i minori coinvolti in fatti di cronaca; ?
il forte rischio a cui si espone la minore se dovessero continuare a essere riportate notizie e commenti potenzialmente idonei a scatenare reazioni pericolose fino a gesti estremi in grado di compromettere il suo diritto alla vita; ?
da una lettura d’insieme delle notizie,infatti, sono stati forniti particolari che consentono di identificare la minorenne (nome e cognome del padre) impedendo il totale anonimato e il silenzio cui Ella ha diritto; ?
non si esita a conferire uno stigma sociale forte e indelebile a una minore di 17 anni che si sta misurando con una prova durissima, sotto il profilo psicologico, affettivo, relazionale e personale; Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza Regione Calabria
Il Garante Reggio Calabria - palazzo del Consiglio Regionale via Cardinale Portanova evidenzia che le notizie non sono rispettose della dignità della minore coinvolta nella vicenda giudiziaria nei confronti della quale vale il diritto costituzionalmente garantito di presunzione di innocenza fino a condanna definitiva,al pari di tutti i cittadini italiani; ?
alcuni articoli riportano giudizi sommari espressi in modo superficiale senza alcun rispetto per la fanciulla e per quella giustizia child friendly, attenta alla tutela psicologica del minore e protesa alla riduzione, o attenuazione, di ogni danno che il minore possa patire nelle ipotesi in cui sia coinvolto in un procedimento giudiziario; ?
viene offerto ai lettori un quadro altamente lesivo della immagine della fanciulla che, comunque, ostacolerà, ogni adeguata azione per il suo futuro; ?
la Corte costituzionale ha vincolato i giornalisti (sent. n. 112/1993) al rispetto della dignità umana, dell'ordine pubblico, del buon costume e del libero sviluppo psichico e morale dei minori; ?
la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989 sancisce il divieto di interferenze arbitrarie nella vita dei minori; ?
la L. 122/2004 sancisce “ è vietata la pubblicazione di elementi che anche indirettamente possano comunque portare alla identificazione dei minorenni; ?
che nella Carta di Treviso, in punto di disciplina, impone al giornalista di non pubblicare elementi che possano condurre all'identificazione dei minori coinvolti in casi di cronaca ( generalità dei genitori, l'indirizzo dell'abitazione o della residenza, la scuola, la parrocchia o il sodalizio frequentati) e prescrive di valutare se la diffusione della notizia giovi all'interesse del minore;
SI INVITANO - la stampa,le televisioni,i provider ed ogni altro soggetto nel rispetto della carta di Treviso a non divulgare oltre notizie sulla minore di 17 anni sopra individuata;
Con riserva di ogni altro atto presso le Autorità competenti, per il bene e la sicurezza psico-fisica della minore di 17 anni arrestata in Calabria con l’accusa di aver ucciso la madre, volto a far cessare la diffusione di notizie contrastanti con il suo interesse.
F.to On. Marilina Intrieri